Valore limite per il glutine
Regolamento (CE) n. 41/2009
Il Regolamento CE della Commissione del 20 gennaio 2009 sulla composizione e sull’etichettatura di prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine ha stabilito nuovi valori limite per il glutine negli alimenti per diete e negli alimenti destinati al consumo in generale. Dal primo gennaio 2012 è ammessa la menzione “senza glutine” solo per gli alimenti nei quali il contenuto di glutine non supera i 20 mg/kg,. Se il contenuto di glutine è compreso tra i 21 e i 100 mg/kg, ciò non è più consentito. I singoli paesi dell’Unione Europea hanno la facoltà di decidere se questi prodotti debbano riportare la menzione “contenuto di glutine molto basso” o un’altra dicitura.
Download: Regolamento (CE) n. 41/2009
Alimenti destinati a gruppi specifici di consumatori
Regolamento (UE) n. 609/2013
La Direttiva del 2009 sui prodotti destinati a un’alimentazione particolare (“alimenti dietetici”), è stata abrogata il 12 giugno 2013 dal regolamento relativo agli alimenti destinati a gruppi specifici di consumatori (alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, per fini medici speciali, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso). Questo regolamento entrerà in vigore al posto del Regolamento(CE) n. 41/2009 il 20 luglio2016. È previsto che in futuro le condizioni per l’impiego delle diciture “senza glutine” e “contenuto di glutine molto basso” siano disciplinate per consentire alle persone affette da intolleranza al glutine di avere accesso perlomeno delle stesse informazioni.
Download: Regolamento (UE) n. 609/2013
Segnalazione di allergeni in alimenti imballati e non
Regolamento (UE) n. 1169/2011
Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 per la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nei paesi dell’Unione Europea. Questo documento abroga i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006. Oltre a disciplinare taluni aspetti della fornitura d’informazioni ai consumatori al fine di prevenire azioni ingannevoli e omissioni e di garantire al consumatore un’adeguata informazione sulla composizione e provenienza degli alimenti, il regolamento sancisce l’importanza di segnalare la presenza di eventuali allergeni e stabilisce che sugli alimenti imballati o nelle liste degli ingredienti, gli allergeni debbano essere messi in evidenza. Inoltre estende l’obbligo di segnalare al consumatore la presenza di allergeni anche in alimenti non preimballati, come quelli che si acquistano in panetteria, macelleria, nei negozi di gastronomia e nelle mense. A questo proposito, il governo federale ha emanato un regolamento nazionale che integra quanto sancito dall’Unione Europea sulle informazioni ai consumatori e stabilisce che la presenza di allergeni vada sempre segnalata su di un cartellino o sul menu, su di un avviso affisso in un luogo ben visibile, o in altra forma scritta. Il gestore o un collaboratore ben informato sono autorizzati a trasmettere a voce le informazioni, a condizione di avere a disposizione un appunto scritto sugli allergeni contenuti in un alimento da mettere a disposizione al cliente che ne faccia richiesta.
Download: LMIV
Linee guida dalla EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF COELIAC DISEASE e dall’ ESPGHAN
Dallo screening, alla diagnostica, fi no al decision-making per casi specifi ci, le nuove raccomandazioni mirano a combattere capillarmente il problema dei celiaci ‘nascosti’.
European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) und European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
Sono ben 2 le società scientifiche che hanno recentemente pubblicato nuove raccomandazioni in materia di celiachia: la European Society for the study of Coeliac Disease (ESsCD), un board trans-nazionale di gastroenterologi, e la European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), società di riferimento in Europa per la gastroenterologia pediatrica.